Emergenza Coronavirus: nuove istruzioni per le aziende per invio comunicazioni in Prefettura - DPCM 10/04/2020

Pubblicato il 14 aprile 2020 • Avvisi dagli uffici

Secondo comunicazione della Prefettura di Mantova, il 14 aprile p.v. entrano in vigore le nuove disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 che, all’art.2, hanno previsto delle limitate modifiche alle procedure finora adottate per l’attività delle imprese. Al riguardo, si comunicano le seguenti istruzioni.

1) Le imprese che hanno già inviato le comunicazioni ai sensi del DPCM del 22/3/2020 e risulteranno inserite nell’elenco datato 13/4 che sarà reperibile
sul sito della Prefettura nello stesso giorno non dovranno ripresentare un’altra comunicazione, salvo che non intendano estendere le proprie attività a filiere che fanno capo ai codici ATECO indicati nell’allegato 3 al DPCM 10/4/2020 prima non previsti (2 – 16 completo – 25.73.1 – 26.1 – 26.2 – 46.49.1 – 46.75.01 – 81.3 – 99).
2) Le altre aziende che sinora non hanno inviato comunicazioni alla Prefettura o di cui sia stata sospesa l’attività, anche solo parzialmente, qualora intendano riprendere l’attività, potranno inviare la comunicazione solo se ricorre uno dei motivi citati dall’art.2, nn. 3, 4, 6 e 7 del nuovo DPCM.

A tal fine dovrà essere unicamente utilizzato l’allegato modello di comunicazione nel quale sono indicate tutte le ipotese previste. Il modello è, inoltre, scaricabile anche dal sito della Prefettura, sezione Coronavirus, sottosezione Imprese. Il modello dovrà essere indirizzato esclusivamente alla casella PEC della Prefettura protocollo.prefmn@pec.interno.it, avendo cura di indicare nell’oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – comunicazione attività”. La Prefettura di Mantova è competente soltanto per le aziende con sede legale o unità produttiva ubicata nel territorio della provincia di Mantova. Per le attività espressamente autorizzate in quanto previste nell’allegato 3 al nuovo D.P.C.M. e dai nn.4 e 5 dello stesso (servizi di pubblica utilità, servizi essenziali di cui alla legge 146/1990, produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari) non deve essere effettuata alcuna comunicazione. Analogamente per ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Ciò riguarda solo le aziende che direttamente svolgono le suddette attività.

Dpcm 20200410

ModellocomunicazioneimpreseDPCM10042020