DPCM di Natale - DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Pubblicato il 19 dicembre 2020 • In primo piano

 

Sintesi delle disposizioni in vigore dal 19 dicembre 2020:

  • nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa» 
  • nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione».

    MISURE ZONE ROSSE PER IL 24, 25, 26, 27, 31 DICEMBRE E 1, 2, 3, 5 e 6 GENNAIO

    SPOSTAMENTI
    -Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza.
    -È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

    BAR E RISTORANTI
    -Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
    -Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio
    -Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.

    SOSPENSIONE ATTIVITA COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI
    -Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
    -Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. chiusi i centri estetici.

    SPORT
    -Sospese le attività nei centri sportivi.
    -Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

    MISURE ZONE ARANCIONI PER IL 28, 29, 30 DICEMBRE E 4 GENNAIO

    SPOSTAMENTI
    -Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
    -È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
    -Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km ad eccezione dei capoluoghi di provincia.

    BAR E RISTORAZIONE
    -Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
    -Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio
    -Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.

    RESTANO APERTI I NEGOZI



     
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  • Slide riassuntive del Ministero:  Slide decreto 20201218 
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